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GESTIONE DEBITI AZIENDALI

COMPENSAZIONE DEBITI

COMPENSAZIONE DEBITI

Il contribuente può pagare i debiti per tributi indicati nelle cartelle di pagamento (o anche quelli derivanti da avvisi di accertamento con adesione), utilizzando forme di compensazione che hanno riguardo ai crediti fiscali ovvero ai crediti commerciali vantati nei confronti della PA (Pubblica Amministrazione).

E' oramai consolidata la possibilità di compensare le imposte e i tributi correnti, direttamente tramite modello F24, con i crediti correnti che il contribuente vanta e che derivano dalle dichiarazioni di fine anno (credito Iva, Ires, Irap, Irpef, ecc.).

Nella parte sottostante, vengono esposte le seguenti altre possibilità di estinguere le debitorie nei confronti della PA:

  • Compensazione di debiti con crediti fiscali vantati verso la PA;
  • Compensazione di debiti con crediti commerciali vantati verso la PA.

COMPENSAZIONE DEBITI CON CREDITI D'IMPOSTA ERARIALI

Si possono estinguere (pagare) le cartelle relative a imposte erariali utilizzando in compensazione i crediti erariali (es. crediti Irpef, Ires, Iva ecc.)

La compensazione con le cartelle dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Per effetto del decreto legge n. 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), puoi pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, Iva)  e i relativi oneri accessori (compresi aggio e spese dovute all’Agenzia delle entrate-Riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali.

Per fare ciò occorre utilizzare il modello “F24 accise” (codice tributo RUOL).

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, si potrà presentare all’Agenzia delle entrate-Riscossione lo specifico modulo con cui dichiari l’avvenuto pagamento in compensazione tramite “F24 accise” e indichi a quali cartelle attribuire il pagamento.

In quest’ultimo caso la scelta dei debiti da compensare va effettuata entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento se presenti il modello “F24 accise” tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se presenti il modello “F24 accise” agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

COMPENSAZIONE DEBITI CON CREDITI COMMERCIALI VANTATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si possono estinguere (pagare) i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione

Come funziona

Se la tua impresa ha effettuato dei lavori per conto di una Pubblica amministrazione e non hai ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata, puoi utilizzare quel credito commerciale per pagare i debiti oggetto di cartelle di pagamento.

Per procedere è indispensabile che l’amministrazione interessata, cioè quella per cui hai effettuato i lavori, certifichi il credito.

Tale certificazione potrà essere richiesta tramite la piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Condizioni

La compensazione può essere effettuata tra:

  • crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti,

da un lato, e

  • carichi inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate – AVE e avvisi di addebito dell’INPS – AVA), notificati entro il 30 settembre 2013;
  • carichi inclusi in piani di Definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”);
  • carichi inclusi in piani di cui all’Art. 1, commi 184 -198, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (c.d. “Saldo e stralcio” )

dall’altro.

Inoltre, per l’anno 2020 è ammessa la compensazione per il pagamento, totale o parziale, di carichi inclusi in cartelle e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate – AVE e avvisi di addebito dell’INPS – AVA), affidati all’Agente della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

La compensazione non può essere effettuata se riferita a carichi riguardanti le c.d. “risorse proprie tradizionali”, anche se inclusi in piani di Definizione agevolata.

Modalità di compensazione

Agenzia delle entrate-Riscossione verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell’attestazione di pagamento.

In fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, si dovranno indicare gli importi che si intende estinguere.

 

Per saperne di più

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