BONUS SUD
BONUS SUD (articolo 1, comma 247, Legge 145/2018)
Per il solo anno 2020 viene previsto un esonero contributivo, in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche con rapporto di apprendistato professionalizzante o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), di lavoratori in una unità operativa dell’impresa privata presente in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo è fruibile indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro, l’importante è che la sede di lavoro sia in una delle Regioni suindicate. L’eventuale spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, porterà alla fine dell’agevolazione a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Il bonus messo a disposizione è pari all’esonero, per un anno, del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile).
Per quanto riguarda i lavoratori assumibili con il bonus Sud, si tratta di soggetti disoccupati (ai sensi dell’art.19 del d.l.vo n. 150/2015) senza alcun limite di età. Per i lavoratori che hanno un’età superiore ai 34 anni di età (intesi come 34 anni e 364 giorni), per accedere al beneficio, deve risultare che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Inoltre, il lavoratore, indipendentemente dall’età, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Il limite riguarda anche le società controllate o collegate, anche per interposta persona.
Si precisa, infine, che tra le regole previste per la fruizione dell’incentivo, è presente quella che dispone che in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile richiedere l’incentivo da altro datore di lavoro per l’assunzione di quel determinato lavoratore.
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