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ASSUNZIONI E SGRAVI

APPRENDISTATO

APPRENDISTATO

APPRENDISTATO 1°LIVELLO (articolo 1, comma 8, legge 160/2019)

Alle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9, per le assunzioni, dalle stesse effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall’articolo 43, del decreto legislativo 81/2015), di giovani che hanno una età compresa tra i 15 e i 25 anni, viene riconosciuto uno sgravio contributivo previdenziale del 100%, nei primi tre anni di contratto.

Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017)

Una “costola” dell’incentivo under 35 riguarda i lavoratori che vengono assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Infatti, in caso di assunzione con questa tipologia contrattuale, il datore di lavoro ha diritto ad un esonero contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.

In questo specifico caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato).

 

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